(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 42 del 1 ottobre 1991) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il Regolamento relativo alle elezioni dei comitati di gestione delle scuole equiparate dell'infanzia della provincia di Trento, emanato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 5-35/leg. del 15 marzo 1991; Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 18 luglio 1991, n. 9121; Decreta: Il punto 2 delle norme relative alle elezioni dei comitati di gestione delle scuole equiparate dell'infanzia della provincia di Trento, emanate con decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 5-35/leg. del 15 marzo 1991 e' sostituito dal seguente: "2. Commissione elettorale provinciale. Presso l'Assessorato all'Istruzione e' costituita la Commissione elettorale nominata dalla Giunta provinciale e cosi' composta: due funzionari della Provincia Autonoma di Trento, di cui uno con funzioni di Presidente della Commissione; due rappresentanti degli Enti gestori delle scuole equiparate dell'infanzia della provincia di Trento; due rappresentanti del personale addetto alle scuole equiparate dell'infanzia, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; tre rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti alle scuole equiparate dell'infanzia. I componenti della Commissione elettorale non godono dell'elettorato passivo. La Commissione elettorale delibera con la presenza di almeno quattro dei propri componenti. Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza; in caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente". Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 12 agosto 1991 MALOSSINI Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1991 Registro n. 48, foglio n. 54